Carburanti, il Tar boccia il decreto sul “cartellone” per vizio nella procedura di adozione

14 Nov 2023 | Pubblicazioni

Leggi e Atti Amministrativi
Il decreto con cui il Mimit ha stabilito le modalità di attuazione dell’obbligo per i benzinai di esporre il cartello con il prezzo medio regionale è illegittimo e quindi viene annullato. Lo ha stabilito il Tar Lazio accogliendo il ricorso presentato da Fegica e Figisc.

Il giudice amministrativo non è neanche entrato nel merito, riscontrando un vizio esiziale nell’iter di approvazione del provvedimento. Il decreto è una norma e non un regolamento, si legge nella sentenza, in quanto presenta tutti i caratteri di una fonte normativa. “Ne discende la violazione delle norme procedimentali per la sua adozione, dettate dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988, essendo pacifico che, nel caso di specie, sono mancati sia la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 17, comma 3), sia il parere preventivo del Consiglio di Stato (art. 17, comma 4)”.

Lo scorso agosto il Consiglio di Stato aveva sollecitato la pronuncia del Tar (v. Staffetta 30/08), dopo che quest’ultimo aveva respinto il ricorso cautelare (v. Staffetta 28/07).

Fonte: Staffetta Quotidiana

Carburanti, le istruzioni di Fegica e Figisc sul “cartellone”
Rete Carburanti

Cosa succede al cartello con i prezzi medi regionali dei carburanti, ora che il Tar ha bocciato il decreto con le modalità di esposizione e aggiornamento (v. Staffetta 10/11)? Cosa devono fare i gestori? Per rispondere a questa domanda, Fegica, Figisc e Anisa hanno deciso, unitariamente e dopo aver consultato i propri legali, di dare alcune indicazioni.

Posto che il Tar ha annullato il decreto ministeriale ma ovviamente non la legge che ha istituito il cartello del prezzo medio (regionale per gli impianti di viabilità ordinaria, nazionale per le autostrade) il gestore, si legge in una nota, deve mantenere il cartello stesso (che in realtà è stato installato dal titolare dell’impianto e pertanto non potrebbe essere rimosso a libera scelta del gestore stesso) ma il cartello deve essere privo di qualsiasi cifra, cioè vuoto. Questo perché, scrivono le associazioni, il decreto annullato prevedeva un aggiornamento quotidiano e la decorrenza di tale obbligo dal 1° agosto 2023. Obblighi che, sottolinea la nota, sono attualmente decaduti in fatto e in diritto. Così come sono decadute le sanzioni legate al mancato aggiornamento. Nessuna autorità di vigilanza quindi potrebbe in questi giorni elevare i relativi verbali in merito, scrivono le associazioni.

Il Mimit ha annunciato che provvederà immediatamente a proporre il ricorso contro la sentenza del Tar. Ma, scrivono Fegica e Figisc, il Consiglio di Stato potrebbe assumere una decisione in merito “in un periodo abbastanza lungo, il che lascerebbe al momento un vuoto normativo. Inoltre, un eventuale nuovo decreto emanato dal governo sarebbe al momento impraticabile e soggetto a immediato blocco, dato l’appello pendente”.

Infine, le associazioni ricordano che rimangono in vigore tutte le altre norme in materia di comunicazione dei prezzi all’Osservatorio del Mimit e di esposizione di tutti gli altri cartelli sulle modalità di vendita e sui prodotti speciali.

Fonte: Staffetta Quotidiana

Carburanti, il Tar cancella l’obbligo di esposizione dei prezzi medi: il decreto è illegittimo

l Tar del Lazio ha annullato il decreto attuativo (previsto dalla legge di conversione del Decreto Carburanti)ì con il quale il ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 marzo scorso ha stabilito le modalità dell’obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti. L’annullamento del decreto è stato deciso in assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato.

L’obbligo a partire dal primo agosto scorso

Dal primo agosto scorso, infatti, è scattato per tutti i gestori di impianti di rifornimento carburante l’obbligo di esposizione dei prezzi medi regionali e nazionali, relativi alle tipologie di carburanti disponibili nella propria stazione. «A decorrere dal 1° agosto 2023 — si leggeva nel decreto — gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30». Inotre, il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto «all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità».

Accolto il ricorso

Ora, la decisione presa dal tar del Lazio è contenuta in una sentenza con la quale è stato accolto un ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. (Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini), F.I.G.I.S.C. (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti) e da alcuni esercenti.

Unione Consumatori: «L’unica cosa che serve è l’app carburanti»

Immediato il commento di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: «Al di là dei motivi del Tar, formali e non di merito, per fortuna l’annullamento del Tar non produrrà alcun danno ai consumatori, atteso che, come dimostrato nel primo periodo di applicazione del provvedimento, l’introduzione del prezzo medio non ha in alcun modo contribuito a ridurre i prezzi, che hanno invece proseguito nel loro solito andamento, prima alzandosi nel primo periodo di agosto e poi abbassandosi successivamente, ma seguendo le solite vecchie dinamiche e la solita doppia velocità a danno dei consumatori (qui il confronto dei prezzi tra Italia e resto d’Europa)». Per Dona, quello che sarebbe invece utile ai consumatori è introdurre l’app carburanti prevista dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, ossia oramai quasi 10 mesi fa, che educherebbe gli automobilisti a fare il pieno nel distributore meno caro della zona, a differenza del prezzo medio che dà invece un’informazione distorta e sbagliata: quella di accontentarsi di andare a fare il pieno da chiunque abbia un prezzo più basso della media regionale invece che da chi fa i prezzi più bassi ed è meno caro di tutti gli altri»

Fonte: Corriere.it